Storia del diritto d'autore Indice Le ragioni storiche | Le origini | Medioevo | Una svolta: la nascita...


Diritto d'autore


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La storia delle leggi sul copyright che in italiano viene chiamato diritto d'autore inizia con i primi privilegi e monopoli garantiti agli stampatori dei libri. Con la diffusione della stampa, la minaccia della diffusione della cultura non controllata dalla censura, che nel passato era considerata un legittimo privilegio dei governi, portò Maria I d'Inghilterra nel 1557 a concedere il diritto esclusivo di copia agli Stationers su ogni stampa, con valenza retroattiva anche per le opere pubblicate precedentemente, con l'obbligo di ricercare e confiscare le stampe ed i libri non autorizzati, incluso di bruciare quelli stampati illegalmente.


La legge della regina Anna (o Statuto di Anna) britannica del 1710 è stata la prima legge sul copyright. Inizialmente la protezione si applicava solo alla copia dei libri; col passare del tempo essa si è estesa ad altri oggetti, come traduzioni e lavori derivati, e attualmente copre una vasta gamma di opere, tra cui mappe, spettacoli, dipinti, fotografie, registrazioni sonore, film e programmi informatici.




Indice






  • 1 Le ragioni storiche


  • 2 Le origini


  • 3 Medioevo


  • 4 Una svolta: la nascita della stampa


  • 5 Il sistema dei privilegi in Italia


  • 6 Lo Statuto di Anna


  • 7 Le leggi francesi durante la Rivoluzione


  • 8 Prime normative nell'Italia pre-unitaria


  • 9 Un diritto d'autore internazionale: la Convenzione austro-sarda


  • 10 Il diritto d'autore del Regno d'Italia


  • 11 La convenzione di Berna


  • 12 TRIPs Agreement


  • 13 WIPO


    • 13.1 WIPO Copyright Treaty (WCT):[13]


    • 13.2 WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)[14]




  • 14 Trattato di Marrakech


  • 15 Note


  • 16 Voci correlate





Le ragioni storiche |


Nel passato non solo non si sentiva la necessità di impedire il diritto di copia, ma copiare era considerato un bene e non un male. Creare una copia era considerato una forma d'arte, e contemporaneamente un riconoscimento del valore dell'originale. Nelle scuole d'arte ci si formava copiando le opere d'arte. L'uso di copie di originali famosi era diffuso nel periodo ellenistico, e l'arte iniziò ad avere valore nell'impero romano quando iniziò a diffondersi il costume di creare delle copie a seguito della conquista della Grecia, tanto da far pronunciare a Orazio "Graecia capta ferum victorem cepit" (la Grecia catturata, conquistò il selvaggio vincitore).


Dall'età romana e per tutto il Medioevo e ancora durante l'Età Moderna, la copia è stata mezzo di divulgazione di modelli, il modo naturale per fruire delle opere esemplari, l'originalità non era un valore primario, né copiare era considerato disdicevole. Il copista era un artista che non faceva un lavoro diverso da quello dell'artista da cui copiava, e quindi firmava anche la copia con il suo nome.
Anche ai tempi di Shakespeare non solo copiare veniva considerato indice di valore, ma era importante ridurre al minimo l'inserimento di elementi originali nelle proprie opere: “mentre ci complimentiamo con la differenza, il primo pubblico di Shakespeare favoriva la somiglianza: un lavoro era buono, non perché era originale, ma perché assomigliava ad un esemplare classico ammirato, che nel caso della commedia significava una commedia di Terenzio o Plauto”


I principi e le ragioni storiche che hanno portato alla definizione del copyright come lo conosciamo oggi sono quindi inizialmente di carattere censorio, e solo successivamente si è imposto il criterio del lucro anche se anche attualmente il copyright viene utilizzato come strumento per applicare la censura. Il fatto che non nasca dalla necessità di tutelare l'autore ma chi controlla il processo di copia, lo dimostra anche la differenza denominazione dall'inglese copyright, ovvero diritto di copia, rispetto all'italiano "diritto d'autore", anche perché è possibile che tali diritti di copia siano acquisiti da soggetti diversi dall'autore.



Le origini |


Come visto, nel passato era sentita l'esigenza di norme atte ad impedire la copia e diffusione delle opere, nell'antichità non c'era un reale problema di tutela economica[1], in quanto l'analfabetizzazione e le tecnologie del tempo implicavano la pubblicazione di un numero davvero esiguo di copie. Non solo, ma gli autori potevano garantirsi una vita comunque agiata, vivendo di compensi da parte dei committenti e altre figure. In Grecia le opere erano liberamente riproducibili, sebbene comunque ci fossero già distinzioni sulle diverse tipologie di opera (opere letteraria, d'arte plastica e figurativa). Nell'antica Roma nessun diritto patrimoniale sull'opera era riconosciuto agli autori. Era riconosciuto solo il diritto di non rendere pubblica l'opera e il diritto di tutelare la personalità dell'autore: l'actio iniuriarum aestimatoria, ovvero quello che oggi si chiama il diritto morale d'autore. Una volta pubblicata l'opera, tutti i diritti venivano riconosciuti a librai ed editori.



Medioevo |


Durante il Medioevo la cultura si era spostata nei monasteri. Con la nascita delle università venivano richiesti manoscritti arrivando così alla nascita delle cosiddette officine scrittorie, ovvero quei luoghi nei quali gli amanuensi riproducevano a mano i testi. Tuttavia esisteva un diritto d'autore meno diffuso, il quale faceva leva sulle superstizioni del tempo: le maledizioni scritte sulla prima pagina del manoscritto.[2]



Una svolta: la nascita della stampa |


Il 1455 fu un anno di estrema importanza nella storia del diritto d'autore: vi fu l'invenzione della stampa a caratteri mobili da parte del tipografo tedesco Johann Gutenberg. Tale invenzione portò a significative conseguenze: i costi di produzione dei libri calarono, aumentando dunque il numero degli stampati, e così la diffusione degli stessi.
Fino alla prima metà del Quattrocento la circolazione dei volumi interessava pochissimi individui letterati, di alta estrazione sociale, in quanto unici a poterne fruire sia per disponibilità economica sia per capacità di apprezzarne il contenuto. D'ora in poi (anche se attraverso un processo molto lungo e lento) i contenuti saranno accessibili a un maggior numero di persone e dunque diventerà di estrema importanza porsi il problema sui diritti di chi crea, distribuisce o dispone di tali contenuti.



Il sistema dei privilegi in Italia |


Un antenato del diritto d'autore è il sistema dei privilegi che venne adottato a Venezia nel XV secolo. Il tedesco Giovanni da Spira introdusse la stampa a Venezia pubblicando le Epistulae ad familiares di Cicerone. A lui fu concesso il primo privilegio, datato 19 settembre 1469. Tale privilegio vietava a chiunque, tranne a Spira, di esercitare l'arte della stampa o importare libri dall'estero. Avrebbe avuto durata cinque anni, non fosse che lo stampatore morì poco dopo. Non veniva comunque tutelato l'autore, bensì lo stampatore. Il primo privilegio concesso a un autore, infatti, è datato al 1486 e da allora furono sempre più frequenti le richieste di privilegi da parte di autori, editori e stampatori. Per una legge vera e propria sull'editoria bisognerà aspettare il XVII secolo.[3]


Tuttavia il sistema dei privilegi si diffuse sul resto del suolo italico. Precisamente nel Granducato di Toscana vi fu un particolare rapporto tra gli stampatori che venivano tutelati dai principi, i quali emanavano dei decreti che vietassero ad altri di stampare, introdurre o vendere in Toscana le opere stampate da coloro che fruivano dei privilegi.


Nello Stato della Chiesa si puntò, come tradizione, soprattutto sulla censura. Papa Leone X si assunse il potere di censura su tutte le opere letterarie pubblicate in qualunque luogo. In ogni caso il sistema dei privilegi fu adottato anche dallo Stato della Chiesa, e anzi i privilegi papali erano molto più ricercati di qualunque altri, in quanto più efficaci. Infatti la pena per i contraffattori comportava molto più che una semplice multa, ovvero la scomunica. Ordunque la validità di tali privilegi oltrepassava i confini dello Stato, e si applicava all'intero mondo cattolico.



Lo Statuto di Anna |


Nel 1710 in Gran Bretagna, sotto il regno della regina Anna Stuart, venne abbattuto il sistema dei privilegi con uno Statuto che prende il nome della stessa sovrana: lo Statuto di Anna. Tale atto aveva l'intento di garantire il copyright agli autori delle opere per una durata di quattordici anni, i quali potevano essere rinnovati nel caso in cui l'autore fosse ancora in vita, e di fornire una protezione di 21 anni per tutti i libri pubblicati precedentemente alla pubblicazione dello Statuto. Lo Statuto di Anna subì varie modifiche negli anni a opera di giuristi inglesi molto famosi in quei tempi, ma viene ricordato anche oggi come uno degli eventi più significativi nella storia del diritto d'autore: fu il primo avvenimento che diede importanza all'autore, conferendogli il diritto di appartenenza dell'opera. Da quel momento in poi in Europa, tutte le leggi sui diritti spettanti ad autori ed editori trassero spunto proprio dallo Statuto di Anna.



Le leggi francesi durante la Rivoluzione |


Successivamente anche in Francia, in piena rivoluzione, si sentì l'esigenza di abbattere il sistema dei privilegi. Il 13 gennaio 1791 la legge Le Chapelier abolì il sistema dei privilegi delle opere teatrali, e garantì i diritti d'autore per cinque anni dopo la morte, che nel 1793 vennero prolungati a dieci con la legge Lakanal.


Come scriveva Le Chapelier: "Un droit exclusif est conféré aux auteurs parce que leur propriété est la plus sacrée, la plus personelle de toutes les propriétés" ovvero "Agli autori viene conferito un diritto esclusivo perché la loro proprietà [la loro opera] è la più sacra e la più personale di ogni proprietà".[4]



Prime normative nell'Italia pre-unitaria |


L'Italia uscì definitivamente dal sistema dei privilegi nel XIX secolo, influenzata dalla giurisprudenza francese, soprattutto dal concetto di proprietà intellettuale. Venne riconosciuta la figura dell'autore: può essere l'autore di uno scritto, o il compositore di una musica, o un pittore, o un disegnatore (di quadri o di disegni).


Inizialmente il diritto d'autore durava l'intero decorso della vita degli autori, più altri dieci anni dopo la loro morte in favore di familiari o eventuali eredi. Per essere tutelati era necessario depositare due esemplari dell'opera nella biblioteca nazionale. Successivamente la durata del diritto d'autore venne via via prolungata arrivando a venti anni dopo la morte dell'autore.[5]


Dopo il Congresso di Vienna l'Italia venne considerata un territorio senza una politica unitaria e dunque ogni entità statale si attenne alle disposizioni degli Stati confinanti a cui era subordinata. In particolare molto forte fu l'influenza dell'Austria che introdusse alcune normative riguardanti censura, controllo statale sul contenuto delle opere, sanzioni per i contraffattori e la definizione stessa di autore come colui ha dato origine, ideato ed eseguito le opere. E qualora l'opera sia su commissione? A chi spetta cosa? Essendo il committente l'ideatore del progetto, ed essendosene accollato le spese, a lui spetterà il diritto d'autore, mentre all'autore spetterà solo il diritto al compenso.


Nel Regno di Sardegna, il 28 febbraio 1826 Carlo Felice promulgò le Regie Patenti riguardanti i diritti degli autori di opere letterarie. Secondo tali patenti, gli autori hanno Il diritto esclusivo della stampa e della vendita di loro opere per anni quindici, sì veramente che in esse dichiarino di volersene valere, e che prima della pubblicazione ne depongano un esemplare presso la nostra segreteria di Stato per gli Affari dell'Interno, ed uno in ciascheduno delle Biblioteche dell'Università di Torino, della nostra Accademia delle Scienze, e de' nostri Archivi di Corte...[6] Dunque un diritto d'autore non in grado di coprire neanche la durata della sua vita. Nel 1848 Carlo Alberto promulgò lo Statuto albertino che ribadisce l'inviolabilità di ogni forma di proprietà, inclusa quella sui prodotti dell'ingegno.
L'evento normativo più significativo riguardante il Regno di Sardegna è stato sicuramente la costituzione della Convenzione con l'Austria (vedi dopo).


Nel Regno delle Due Sicilie Ferdinando I emanò nel 1811 un decreto riguardante i diritti per le rappresentazioni teatrali. Tali rappresentazioni sono infatti proprietà dei loro autori, mentre la musica è proprietà dei maestri di cappella. I primi devono depositare una copia dell'opera presso l'Archivio del Ministero dell'Interno, i secondi presso il Real Conservatorio di Musica.


Ma di “proprietà intellettuale” si parla solo dopo, nel 1828 con il decreto 1904 promulgato da Francesco I. A essere tutelati sono gli scrittori, i compositori di musica, i pittori, gli scultori, gli architetti e i disegnatori originali e tali diritti hanno durata della vita degli stessi, più altri trent'anni ai possibili eredi.[7]


Nello Stato Pontificio, durante il Pontificato di papa Leone XII, venne emanato il 28 settembre 1826 un editto sul diritto d'autore molto particolare rispetto agli altri. Oltre a tutelare l'autore come assoluto proprietario della sua opera, e a stabilire la durata di tale diritto a 12 anni dopo la sua morte se vi sono dei legittimi eredi, si distingue da altre normative simili secondo l'articolo che segue, ovvero
chiunque pubblicherà […] opere già stampate o incise d'autori estinti, e non godenti nello Stato del diritto di proprietà, con giunte o correzioni o annotazioni, acquisterà lo stesso diritto d'assoluta proprietà quanto alle giunte, correzioni o annotazioni ad esse fatte[8]. L'obiettivo è quello di incentivare gli editori a riscoprire le opere andate perdute o dimenticate o addirittura mai entrate nel mercato (almeno dello Stato). Quindi oltre a esserci un vantaggio economico non indifferente da parte degli editori, c'è anche un ampliamento dei titoli in circolazione a vantaggio della collettività. Affinché il diritto venga ceduto occorre che la cessione sia fatta per iscritto e non oralmente, che venga chiesto il nulla osta della censura, e una dichiarazione scritta che attesti che siano state fornite delle copie dell'opera alle autorità.



Un diritto d'autore internazionale: la Convenzione austro-sarda |


Essendo l'Italia non uno Stato unitario, ma un insieme di Stati sotto l'egemonia di paesi stranieri, era molto facile importare illegalmente riproduzioni clandestine delle opere, e dunque negli anni trenta dell'Ottocento si era sentita l'esigenza di un nuovo diritto d'autore che superasse i confini statali. Venne così stipulata una convenzione tra il Regno di Sardegna e l'Impero austriaco il 22 maggio del 1840 a opera del principe di Metternich (per conto dell'impero) e Vittorio Bertone Balbo di Sambuy (per conto del regno).


Il testo venne redatto nelle due lingue dei firmatari, ovvero il tedesco e l'italiano e 29 furono gli articoli. Il primo parla di proprietà: l'autore è proprietario della sua opera a condizione che tale opera sia stata pubblicata all'interno di uno degli Stati aderenti alla Convenzione. Il secondo parla delle opere teatrali, le quali necessitano del permesso dell'autore per essere messe in scena. Il terzo si dedica alle traduzioni, che vengono considerate come “produzioni originali”, in quanto anche il lavoro di traduzione richiede qualcosa di creativo. Non è raro che l'autore si proponga di essere lui stesso il traduttore, così goderebbe dei diritti d'autore della sua opera e al tempo stesso di quelli della traduzione nei paesi corrispondenti. Il quarto parla della diffusione della conoscenza attraverso periodici. È permesso pubblicare (riproducendo una parte d'opera) a patto che non si superino i tre fogli e venga indicata la fonte. Il quinto si occupa del problema dell'anonimato, nel qual caso i diritti vengono ceduti agli editori. Dal sesto al decimo viene trattato il problema della contraffazione. Essa viene definita quando vi è una riproduzione identica di un'opera tutelata, con “lo stesso ordine d'idee e la stessa distribuzione di parti”. La contraffazione comporta il pagamento di un danno all'autore.


Dall'articolo 18 al 24 viene trattato il problema della durata del diritto d'autore. Viene stabilito che tale diritto vale per tutta la vita dell'autore e un certo numero di anni dopo la morte dello stesso, secondo le leggi degli Stati che fanno parte della Convenzione. Nei due Stati la durata è trent'anni dalla morte, per le opere postume quarant'anni, e per le opere pubblicate da organi scientifici o società di letterati ha durata cinquant'anni. I restanti articoli sono delle istruzioni per gli Stati che aderiscono alla Convenzione per il buon esito nell'applicazione della stessa. In particolare l'articolo 25 impone che vengano comunicate le leggi tra gli Stati e invita gli Stati a comunicare fra di loro. Gli ultimissimi sono un impegno dei due Stati firmatari di estendere il diritto ai paesi di confino.[9]



Il diritto d'autore del Regno d'Italia |


Il diritto dei diversi stati preunitari fu unificato con legge 25 giugno 1865. Il 19 settembre 1882 fu emanato il Testo Unico n. 1012. Dal punto di vista sostanziale le modifiche furono marginali.


La materia fu poi regolata dal D.L.7 novembre 1925 n. 1950 e il relativo regolamento del 15 luglio 1926 n. 1369, che abolì la subordinazione della nascita del diritto all'osservanza di formalità di registrazione e che aprì la strada quello che è l'attuale diritto, come formalizzato dalla legge 22 aprile 1941.[10]



La convenzione di Berna |


Una normativa da cui si trae maggiormente spunto per il diritto d'autore attuale rispetto alla Convenzione austro-sarda, è la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (CUB) del 1886. È importante il principio fondamentale su cui si articola la Convenzione, ovvero l'internazionalizzazione della normativa, per cui il diritto d'autore viene tutelato in tutti gli Stati che ne fanno parte. La tutela è automatica e non viene richiesta nessuna registrazione, anche se i singoli Stati sono comunque liberi di richiederla (e ciò avviene soprattutto negli Stati Uniti).


La convenzione stabilisce inoltre che il termine minimo della tutela del diritto d'autore sia di 50 anni dopo la morte dell'autore, ma i firmatari sono liberi di estendere questo periodo, come ha fatto l'Unione Europea con la direttiva sull'armonizzazione del diritto d'autore[11] nel 1993. Gli Stati Uniti hanno esteso più volte il termine di copyright, l'ultima nel 1998 con il Sonny Bono Copyright Term Extension Act. In Italia invece nel 1995 tale durata è stata estesa a 70 anni dopo la morte dell'autore (articolo 25 sulla Legge 22 aprile 1941 n. 633[12]).



TRIPs Agreement |


Stipulato a Marrakech nel 1994 nel quadro dell'organizzazione mondiale del commercio (WTO), si voleva aggiornare quello che era il concetto di "diritto d'autore" adattandolo a un mondo ormai informatizzato. Infatti il TRIPs Agreement assicura la protezione dei programmi per elaboratore (software) come se fossero delle opere letterarie, secondo quanto era stato stabilito nel 1886 dalla Convenzione di Berna. Inoltre descrive come dovrebbero essere protette le basi di dati (database).


L'accordo tratta anche del diritto di noleggio: i produttori di registrazioni sonore e gli autori di programmi per elaboratore devono avere il diritto di proibire il noleggio commerciale delle loro opere al pubblico (un diritto esclusivo simile si applica sui film).



WIPO |


Nel 1996 la WIPO stipula due accordi speciali sotto la Convenzione di Berna: WCT e WPPT.



WIPO Copyright Treaty (WCT):[13] |


Il trattato ribadisce la protezione degli ambiti protetti dall'accordo TRIPs, tutela i programmi per computer - qualunque sia il modo o la forma di espressione - e la compilazione di dati o altro materiale (database): viene introdotto il concetto di misura tecnologica di protezione (DRM).



WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)[14] |


Il trattato verte sui diritti di due tipi di beneficiari che operano in ambito digitale: esecutori (attori, cantanti, musicisti, etc.) e produttori di fonogrammi (persone fisiche o giuridiche che producono e sono responsabili della fissazione dei suoni).



Trattato di Marrakech |


Adottato dalla WIPO nel 2013 il trattato di Marrakech prevede un'eccezione obbligatoria al copyright per le associazioni di ciechi e ipovedenti e per le biblioteche che producano, distribuiscano e rendano disponibili libri in formati accessibili, a patto che tali associazioni abbiano la premura di rispettare il diritto d'autore, facendo in modo che i testi prodotti e distribuiti siano destinati a un pubblico di soli disabili visivi o persone che non possano leggere su carta. Inoltre il trattato prevede che tali libri possano essere scambiati a livello transnazionale fra le organizzazioni (dei paesi che vi hanno aderito).


Un totale di 51 paesi ha sottoscritto il trattato nella conferenza diplomatica di Marrakech.



Note |




  1. ^ Sul punto U. Izzo, "Alle origini del copyright e del diritto d'autore. Tecnologia, interessi e cambiamento giuridico", Roma: Carocci, 2010, ISBN 9788843053148, p. 11 ss.


  2. ^ Diritto d'autore.ch


  3. ^ Libero - Community - I siti personali


  4. ^ Il dibattito illuministico sul diritto d'autore nell'Europa continentale: la Francia


  5. ^ Libero - Community - I siti personali


  6. ^ Copia archiviata (PDF), su ubertazzi.it. URL consultato il 26 giugno 2009 (archiviato dall'url originale il 12 maggio 2006).


  7. ^ Libero - Community - I siti personali


  8. ^ Copia archiviata (PDF), su ubertazzi.it. URL consultato il 26 giugno 2009 (archiviato dall'url originale il 27 luglio 2007).


  9. ^ Copia archiviata (PDF), su ubertazzi.it. URL consultato il 26 giugno 2009 (archiviato dall'url originale il 9 maggio 2006).


  10. ^ Jarach-Pojaghi Manuale del diritto d'autore Mursia p.13-15


  11. ^ Direttiva 93/98/CEE, su www.jus.unitn.it. URL consultato il 20 gennaio 2016.


  12. ^ Legge 22 aprile 1941, n. 633, su www.interlex.it. URL consultato il 20 gennaio 2016.


  13. ^ WIPO Copyright Treaty (WCT), su www.wipo.int. URL consultato il 20 gennaio 2016.


  14. ^ WIPO Performances and Phonograms Treaty, su www.wipo.int. URL consultato il 20 gennaio 2016.



Voci correlate |



  • Diritto d'autore

  • Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche


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