Cosa giudicata Indice Definizione | Il giudicato civile | Il giudicato penale | Esecuzione | Note |...


Diritto processuale penaleDiritto processuale civile


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Giudicato o cosa giudicata, nel diritto processuale italiano, indica un provvedimento giurisdizionale divenuto ormai incontrovertibile, ossia non più assoggettabile ai mezzi di impugnazione ordinari, o perché siano già decorsi i termini per impugnare o perché siano già stati esperiti tutti i mezzi d'impugnazione previsti.




Indice






  • 1 Definizione


  • 2 Il giudicato civile


  • 3 Il giudicato penale


    • 3.1 Ne bis in idem




  • 4 Esecuzione


  • 5 Note


  • 6 Bibliografia


  • 7 Collegamenti esterni





Definizione |


Un provvedimento passato in giudicato è contraddistinto dall'incontrovertibilità della cosa giudicata: nessun giudice può pronunciarsi nuovamente su quel diritto sul quale è già intervenuta una pronuncia che abbia esaurito la serie dei possibili riesami (principio del ne bis in idem), questo esaurimento si verifica sia nel caso in cui i diversi gradi di giurisdizione si siano effettivamente svolti, sia nel caso in cui si sia rinunciato ad essi.


La caratteristica strutturale dell'attività giurisdizionale di cognizione è data dall'essere strutturata in modo tale da concludersi in una pronuncia, assoggettata ad una serie limitata di riesami del giudizio o mezzi di impugnazione, il cui esaurimento dà luogo all'incontrovertibilità propria della cosa giudicata.


L'incontrovertibilità del giudicato è di tipo relativo, in quanto esistono dei mezzi d'impugnazione straordinari sia in diritto processuale penale (revisione) che civile (revocazione e opposizione di terzo).


Una sentenza si dice passata in giudicato quando è cosa giudicata, cioè quando è "spirato" (trascorso) il tempo utile per poter essere impugnata, di norma sei mesi dalla pubblicazione (per i giudizi instaurati successivamente al 4-7-2009; prima della L. 69/2009 il tempo era di un anno) senza che l'impugnazione (per esempio presentazione d'appello o ricorso in Cassazione) sia stata presentata. Da tale data la sentenza medesima acquisisce efficacia definitiva.
Per scelta del Giudice, in casi particolari d'urgenza alcune sentenze possono essere emesse con "immediata" efficacia esecutiva; possono essere impugnate ugualmente ma la loro efficacia deve essere revocata dal Giudice superiore perché le cose tornino alla situazione precedente.



Il giudicato civile |


Nel codice di procedura civile italiano viene espressa dall'art. 324 che contiene la regola del passaggio in giudicato della pronuncia. Questa norma è rubricata sotto il titolo "cosa giudicata formale"[1], in contrapposizione a "sostanziale", ed equivale a processuale[2].


Naturalmente in relazione alla funzione sostanziale della cognizione, la cosa giudicata sostanziale è disciplinata tra i diritti sostanziali ossia nel codice civile all'art. 2909, il quale enuncia che l'accertamento passato in giudicato fa stato tra le parti, loro eredi ed aventi causa. La conseguenza è che tale fare stato è reso conforme al risultato incontrovertibile dell'accertamento, salve le conseguenze di eventuali fatti successivi (jus superveniens)[3].



Il giudicato penale |


Il passaggio in "giudicato" di una sentenza penale è quella situazione di definitività della pronuncia stessa[4] che segue all'inesperibilità avverso quel provvedimento di alcun mezzo di gravame; ciò avviene per esaurimento delle impugnazioni possibili ovvero per decadenza dalle stesse.


Prima del giudicato, l'applicazione di misure coercitive[5] nei confronti dell'imputato può avvenire soltanto a titolo di misura cautelare, entro i limiti ed alle condizioni in cui esse sono previste dal codice di procedura penale.


Il giudicato penale tuttavia è flessibile: vi sono infatti alcuni mezzi d'impugnazione straordinari appositamente predisposti in via eccezionale per permettere un nuovo giudizio sul fatto. Ci si riferisce alla revisione e alla revoca della sentenza di non luogo a procedere. In questi casi si deroga di fatto al disposto del divieto di bis in idem indicato nell'art 649 c.p.p.


Il giudicato determina l'"irrevocabilità" della sentenza e, dunque, del suo contenuto e crea un effetto preclusivo, di carattere soggettivo, verso quel soggetto "già giudicato" e quindi non più sottoponibile a processo per il medesimo fatto (ne bis in idem) (cfr. 648 e 649 c.p.p.).



Ne bis in idem |


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Lo stesso argomento in dettaglio: Ne bis in idem.

Il principio del ne bis in idem (dal latino letteralmente "Non due volte nello stesso") è fortemente correlato al giudicato. Cardine essenziale di questo principio è la certezza del diritto e dei provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali. In ambito penale questo principio si riflette anche sulla possibilità di evitare persecuzioni eccessive nei confronti di soggetti prosciolti o condannati.



Esecuzione |


Dal giudicato nasce la cosiddetta esecutività delle pronunce, e cioè, in caso di condanna, l'espiazione della pena inflitta.
Colui che cura l'esecuzione dei provvedimenti definitivi è il Pubblico Ministero presso il Giudice che ha reso la pronuncia. Il P.M., in particolare, nelle ipotesi in cui la condanna riguardi una pena detentiva emette un ordine di esecuzione ordinando la carcerazione del condannato.


Merita menzione il caso Dorigo, in cui una sentenza definitiva emessa dalla Cassazione, benché inoppugnabile, è divenuta ineseguibile in seguito a un pronunciamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha individuato la violazione della CEDU.



Note |




  1. ^ Vellani, M. (1958). Appunti sulla natura della cosa giudicata. Milano, Giuffrè, 1958.


  2. ^ Liebman, Enrico T. 1983. Efficacia ed autorità della sentenza : (ed altri scritti sulla cosa giudicata). n.p.: Giuffrè, 1983.


  3. ^ Rothe, Gerhard. 1965. Errore giudiziario e cosa giudicata nel processo civile. n.p.: Accad.Giuridica Umbra, 1965.


  4. ^ Ernst Heinitz, I limiti oggettivi della cosa giudicata. Padova, A. Milani, 1937. V. anche Giuseppe de Luca, I limiti soggettivi della cosa giudicata penale. n.p.: Giuffre, 1963.


  5. ^ Si discute se vadano definite come coercitive anche misure che ostacolano il diritto di elettorato passivo: l'articolo 1 della legge n. 16 del 1992 prevedeva la non candidabilità per i soggetti incorsi in alcuni gravi delitti, mediante una novella all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55. Dopo che la Corte costituzionale (sentenza n. 141 del 1996) ne dichiarava l'illegittimità costituzionale - nella parte in cui prevedeva la non candidabilità o la sospensione dalle citate cariche, ancora prima che la sentenza passasse in giudicato - il legislatore, con la legge 13 dicembre 1999, n. 475, rielaborò la materia secondo la seguente summa divisio: "alle condanne passate in giudicato nei predetti reati consegue l'incandidabilità (come perdita del requisito soggettivo per candidarsi alle elezioni non nazionali) o la decadenza (in caso di passaggio in giudicato avvenuto mentre si ricopre il mandato elettivo); alle condanne non definitive nei predetti reati (ovvero all'applicazione di misure cautelari personali coercitive) consegue la sospensione di diritto dalla carica elettiva, benché non oltre un termine massimo" (Giampiero Buonomo, Come si può diventare parlamentari senza poter essere eletti consiglieri comunali, in Diritto e giustizia on-line, quotidiano del: 07/04/2006).



Bibliografia |



  • Danilo Iacobacci, La nuova dimensione del giudicato penale ed i poteri del giudice di “modificare” le statuizioni della sentenza, in Cass.pen., 2007, p. 2675 e ss.

  • Giuseppe Battarino, Il sistema sanzionatorio differenziato e l'esecuzione penale, in Themis, 2/2009, p. 15ss.


  • .mw-parser-output .chiarimento{background:#ffeaea;color:#444444}.mw-parser-output .chiarimento-apice{color:red}
    IL GIUDICATO ALLA PROVA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA[collegamento interrotto] di Fradeani, in www.treccani.it


  • Giudicato domestico e Corte di Giustizia in www.personaedanno.it

  • il giudicato straniero, su lavoroprevidenza.com.



Collegamenti esterni |






  • Cosa giudicata, su thes.bncf.firenze.sbn.it, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Modifica su Wikidata






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